TV LOCALI CONTRIBUTI – SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO – SEZ.VI – N.7878/2022

LE INZIATIVE GIUDIZIARIE DA INTRAPRENDERE DA PARTE DELLE TV LOCALI PER IL RICONOSCIMENTO DI QUANTO NEGATO E DOVUTO

Con la sentenza n 7878-2022 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso promosso dagli avv.ti  Ruta, Romano e Zezza per conto di alcune emittenti locali per l’annullamento dei criteri di assegnazione dei contributi pubblici. La sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, del 9/9/2022, ha annullato in parte qua il D.P.R. n. 146/2017 e, per l’effetto, le relative graduatorie per l’anno 2016 e seguenti.

Nello specifico, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo l’art. 6, co., 2, del suddetto regolamento, nella parte in cui aveva previsto il riparto del 95% dell’ammontare del contributo pubblico previsto per l’anno 2017 solo tra le prime cento emittenti della graduatoria generale, destinando invece solo il restante 5% delle risorse alle altre emittenti collocatesi in posizione successiva rispetto alle prime 100.

Il criterio previsto dal predetto “scalino preferenziale” che aveva avvantaggiato le prime 100 emittenti nell’assegnazione dei contributi è stato quindi ritenuto illegittimo ed annullato dal Consiglio di Stato sul presupposto che la maggiorazione ivi prevista costituisca “una misura incompatibile con il principio del pluralismo informativo” peraltro contraddistinta anche da “irragionevolezza” in quanto “suscettibile di determinare una distorsione della concorrenza”.

Conseguentemente, l’Amministrazione dovrà procedere a dare esecuzione al giudicato, procedendo a rideterminare i contributi dovuti, sulla base delle opzioni già tracciate dal Consiglio di Stato, integrando per l’effetto i contributi non corrisposti alle imprese ricorrenti.

Alla luce di tali premesse restano da valutare e sono in corso di approfondimento, da parte dello studio scrivente, tutte le possibili opzioni per l’attuazione della sentenza anche in favore delle altre emittenti locali che, pur non avendo promosso il predetto ricorso, resterebbero tuttavia astrattamente danneggiate e, dunque, titolate ad invocare la rideterminazione e riassegnazione dei contributi in ragione della posizione già assunta all’interno della predetta graduatoria, graduatoria che non appare invece scalfita dalla predetta sentenza, ma confermata unitamente agli altri criteri di valutazione e di assegnazione dei punteggi.

A tal riguardo, al fine di conseguire il maggior contributo pubblico atteso, si è prospettata ed approfondita una prima azione che ciascuna emittente concorrente già graduata possa promuovere nei confronti delle Amministrazioni soccombenti e di tutti gli altri soggetti intervenuti nel relativo giudizio per il riconoscimento di quanto dovuto.

Sono in corso di valutazione, da parte dello studio scrivente, anche le eventuali azioni da intraprendere sulle successive annualità, contraddistinte dall’applicazione del medesimo illegittimo criterio di assegnazione e riparto del predetto contributo, annualità per le quali pendono ancora i promossi giudizi.

Per una più compiuta valutazione della predetta vicenda si allega la citata sentenza e la più recente rassegna stampa.

Sentenza n 7878-2022

BARI SERA

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