“Ripensare l’art. 635 COM?”
Con decreto presidenziale n. 2167/2018, pubblicato il 12.4.2018, il Tar Lazio, sede di Roma, sez. 1 bis, ha ammesso con riserva al concorso 2018 per 1.856 VFP 4 il ricorrente – omissis -, imputato in un procedimento penale per delitti non colposi e pertanto privo del requisito indefettibilmente previsto dall’art. 2 del DM 6 marzo 2018, di indizione del relativo concorso.
Il Giudice Amministrativo ha ravvisto “la sussistenza del periculum in mora, di incidenza tale da pregiudicare la posizione del ricorrente, nello spatium temporis intercorrente fra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile”, dopo aver “ritenuto che, anche alla luce del principio di proporzionalità, appare opportuno, allo stato, nella ponderazione degli interessi in conflitto, assegnare prevalenza all’interesse privato, trattandosi, nella specie, di reati perseguibili a querela di parte”; cosicché, il Presidente della Sez. 1 bis ha disposto “l’ammissione del ricorrente “con riserva” a presentare la domanda ed a partecipare al concorso de quo, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del Collegio”, la cui camera di consiglio è stata fissata al 7 maggio 2018.
Il pronunciamento apre un varco decisivo nella portata applicativa dell’art. 635 COM e ripropone il tema della compatibilità ordinamentale tra la clausola escludente e il principio costituzionale di innocenza di cui all’art. 27, co. 2, Cost.