ARMA CARABINIERI ed EX FORESTALE: Consiglio di Stato, sez.II, n.8680/2021; riforma TAR Puglia

 

Riscatto ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973: riconoscimento, nell’ambito del servizio prestato attualmente alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, del periodo legale del corso di laurea a suo tempo maturato anche in funzione dell’accesso alla carriera di provenienza, ai fini del calcolo dello stipendio, nonché del trattamento di fine rapporto, e ad ogni altro fine previsto dalla legge nell’ambito dell’ARMA dei Carabinieri.

Con la recente sentenza il Consiglio di Stato ha condiviso la doglianza dell’appellante, secondo cui il riscatto del periodo della durata legale del corso di laurea non può ricondursi solo a una questione di “regime di quiescenza”, poiché lo stesso, ancor prima che incidere sul predetto regime, incide sul computo dell’anzianità di servizio e, con esso, sulla stessa carriera del dipendente: pertanto, pur coinvolgendo il regime di quiescenza, la questione della possibilità o meno per i dipendenti già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato transitati nell’Arma dei Carabinieri, di beneficiare del riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, non si esaurisce in una mera questione di quiescenza, ma la travalica.

A tal fine il giudice di Palazzo Spada ha rimosso la discriminazione degli ufficiali del Corpo Forestale transitati nell’Arma rispetto ai nuovi ufficiali che verranno assunti in futuro (nonché alla presunta distorsione in favore del personale del Corpo Forestale transitato in altre Amministrazioni che, licenziandosi da queste, venga, poi, assunto ex novo nell’Arma dei Carabinieri), riconoscendo anche per i primi il beneficio del riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, ritenendo che “….l’espressione “ufficiali” di cui all’art. 32 cit. sia da intendere come riferita anche agli ufficiali del Corpo Forestale che, ancorché non militari, abbiano acquisito la qualifica nell’Amministrazione di provenienza in forza di un concorso per il quale era richiesta la laurea, questa essendo la condizione imposta dalla norma”.

Pertanto, conclude il predetto giudice: “….il riscatto degli anni di studio universitario può essere disposto non solo se la laurea abbia costituito una condizione richiesta per l’accesso alla carriera, ma anche se sia stata considerata ai fini di successivi sviluppi di carriera: il che, a ben guardare, è proprio quanto si è verificato per il personale del Corpo Forestale dello Stato, per il quale il transito nell’Arma dei Carabinieri si è configurato quale una delle tappe degli sviluppi ulteriori di carriera. Pertanto, non appare ragionevole, né conforme alla normativa ora citata, negare al suddetto personale il beneficio del riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973.”.

Sentenza Consiglio di Stato